Calcio
Strega, Meccariello reagisce a insulti e sputi e lancia una bottiglietta contro i tifosi del Crotone: salterà la Turris
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Biagio Meccariello reagisce agli insulti e agli sputi dei tifosi del Crotone e viene squalificato per un turno. Provvedimento a sorpresa del giudice sportivo che punisce con una giornata di stop il difensore di Airola “per avere, al 95° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi dagli stessi indirizzati verso la propria panchina, raccoglieva una bottiglietta piena d’acqua da terra e la lanciava in direzione della Curva Sud occupata dai tifosi avversari che cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta e le possibili conseguenze che avrebbe potuto provocare”.
Oltre il danno la beffa per il Benevento perché al Crotone, per le intemperanze perpetrate dai propri tifosi per tutto il corso della gara, sono stati comminati soltanto 3mila euro di multa. Insulti, sputi e lancio di oggetti provenienti da tutti i settori dello stadio: 1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; 2. nel Settore Curva Sud (circa il 50%), intonato, al 65 ° minuto della gara (ripetuto per circa due minuti), al 91° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) e al 95° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 40), posizionati nel Settore Tribuna, al 95° minuto della gara in occasione del secondo goal della squadra avversaria, inveito e indirizzato numerosi sputi verso la panchina avversaria alcuni dei quali colpivano una parte degli occupanti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere sub A) punto 2 e sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S”.
Infine 300 auro di ammenda anche al Benevento Calcio “per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 75° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta”.