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Calcio

Foggia, tre punti di penalizzazione per inadempienze amministrative. Ma il club non ci sta: “Decisione poco convincente”

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Tre punti di penalizzazione per il Foggia, sei mesi di inibizione per l’amministratore unico Bitetto. È quanto deciso dal Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare della Federcalcio che poco fa si è pronunciato in merito al deferimento del club rossonero per inadempienze amministrative segnalate dalla Covisoc. 

Un provvedimento che era nell’aria e che si temeva potesse anche essere più pesante alla luce di quanto accaduto ad altri club. Nel caso del Foggia, il deferimento da parte della Procura Federale era giunto per il mancato pagamento di emolumenti, ritenute Irpef, contributi Inps e fondo fine carriera riferiti da marzo 2025 in poi, entro il termine perentorio del 16 aprile. Pagamento che è stato effettuato dalla società soltanto ai primi di giugno, condizione essenziale per poter iscrivere la squadra al prossimo campionato. 

L’udienza aveva subito due rinvii (su richiesta della società), l’ultimo dei quali necessario per acquisire le documentazioni e deduzioni difensive atte a dimostrare il nesso di causalità sulla forza maggiore tra le intimidazioni subite dal club e il mancato rispetto del termine della scadenza del 16 aprile. 

All’udienza, con il difensore della società Edoardo Chiacchio, ha partecipato anche l’Amministratore giudiziario prof. avv. Vincenzo Vito Chionna il quale ha potuto illustrare il delicato e complesso contenuto dei nuovi documenti dei quali il Tribunale di Bari Sezione Misure di Prevenzione ha autorizzato il deposito e, in particolare, della Proposta di Richiesta di Misura di Prevenzione della Procura Nazionale Antimafia, della Procura della Repubblica di Bari e della Questura di Foggia. Tutto ciò al fine di dare evidenza e conto della c.d. “forza maggiore” quale causa di non punibilità dei ritardati pagamenti, da un canto costituita dalla provata intimidazione criminale non occasionale tesa a indurre la proprietà, tra l’altro, alla cessione della società a terzi graditi e dall’altro all’epoca nemmeno ostensibile quale giustificazione delle condotte per i vincoli di segreto istruttorio derivanti dalla pendenza delle indagini nate dalle denunce del Foggia Calcio 1920 s.r.l. 

Vale solo incidentalmente ricordare che dette denunce hanno poi innescato l’intervento dello Stato che ha portato, il 19 maggio 2025, (a) all’arresto di quattro persone accusate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, (b) all’emissione di 52 Daspo e (c) all’amministrazione giudiziaria ex art. 34 Cam della Calcio Foggia 1920 s.r.l. Il Procuratore federale aggiunto, intervenuto stamane in udienza, dopo aver definito il giudizio sportivo “epocale” perché legato per la prima volta alla conseguita prova di tal particolare genere di c.d. “forza maggiore” (l’intimidazione criminale non occasionale finalizzata al condizionamento della gestione della società e della sua proprietà), ha condiviso le argomentazioni dell’Amministratore giudiziario della Calcio Foggia 1920 e del suo difensore e, a quanto consta, per la prima volta nella storia dei procedimenti federali aventi ad oggetto il deferimento per mancato pagamento, ha chiesto al Tribunale Federale il proscioglimento della società e dei suoi dirigenti la cui buona fede è stata riconosciuta, tra l’altro, sia perché tutti gli arretrati sono stati saldati non appena le condizioni lo hanno permesso (cioè subito dopo gli arresti del 19 maggio 2025 e la cessazione delle minacce), sia perché è stata data prova dell’esistenza in cassa dei fondi necessari. 

Il Tribunale Federale, a scioglimento della riserva, sempre in data odierna ha comunicato alle parti dispositivo – con motivazioni a depositarsi nel termine di n. 10 giorni – con il quale ha sanzionato (a) la Calcio Foggia 1920 s.r.l. con n. 3 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di Serie C 2025-26 e (b) il suo legale rappresentante, dott. Michele Bitetto, con la squalifica per 6 mesi. 

“La decisione se da un canto, con serena soddisfazione, permette di ritenere comunque scongiurato il rischio di più pesanti penalizzazioni concretamente rischiate che avrebbero reso ben più complicato il percorso sportivo della prossima stagione, dall’altro non convince ancora del tutto sul piano tecnico-giuridico la Calcio Foggia 1920 s.r.l. e l’Amministrazione giudiziaria che, all’esito della meditata lettura delle motivazioni, nei modi e tempi di legge potranno proporre appello per vedere riconosciuta anche dall’Organo Giudicante – dopo che lo ha già significativamente fatto in primo grado l’Organo Requirente della Procura Federale che, in origine, aveva chiesto il deferimento – la piena non punibilità della Calcio Foggia 1920 s.r.l. e, quindi, un principio di non punibilità per c.d. “forza maggiore” che porti all’annullamento di ogni sanzione”, il commento della Amministrazione Giudiziaria

Come causa di non punibilità, la società rossonera, ha avanzato la “forza maggiore”, alla luce delle intimidazioni criminali a cui sarebbe stata sottoposta e da cui sono scaturiti quattro arresti e 53 DASPO nel maggio scorso, oltre all’amministrazione giudiziaria del club pugliese.

Come si legge nel comunicato diramato dal Foggia, anche il Procuratore Federale avrebbe chiesto al Tribunale il proscioglimento della società e dei suoi dirigenti, la cui buona fede sarebbe stata riconosciuta dal saldo degli arretrati e dalla presenza in cassa dei fondi necessari.

Ciò non sarebbe stato sufficiente a convincere il Tribunale, il quale ha irrogato al club la sanzione di tre punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato e la squalifica di 6 mesi per il suo legale rappresentate, Michele Bitetto.

Una decisione che, si legge nel comunicato del club: “se da un canto, con serena soddisfazione, permette di ritenere comunque scongiurato il rischio di più pesanti penalizzazioni concretamente rischiate che avrebbero reso ben più complicato il percorso sportivo della prossima stagione, dall’altro non convince ancora del tutto sul piano tecnico-giuridico la Calcio Foggia 1920 s.r.l. e l’Amministrazione giudiziaria che, all’esito della meditata lettura delle motivazioni, nei modi e tempi di legge potranno proporre appello per vedere riconosciuta anche dall’Organo Giudicante – dopo che lo ha già significativamente fatto in primo grado l’Organo Requirente della Procura Federale che, in origine, aveva chiesto il deferimento – la piena non punibilità della Calcio Foggia 1920 s.r.l. e, quindi, un principio di non punibilità per c.d. “forza maggiore” che porti all’annullamento di ogni sanzione”.

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